SC Studio Associati

Prestazioni Occasionali

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A seguito dell’abrogazione del lavoro accessorio, comunemente conosciuto anche come “Voucher”, dal 2017 è stato introdotta una nuova forma di gestione delle prestazioni erogate da parte di lavoratori per piccole attività lavorative, mediante l’introduzione delle prestazioni occasionali.

Queste prestazioni non vanno confuse con le prestazioni di LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE disciplinate dall’art. 2222 del codice civile e delle quali parleremo successivamente.

L’utilizzo della denominazione “prestazione occasionale”, genera spesso confusione con il lavoro autonomo occasionale. Con questo articolo, cercheremo di chiarirne i contorni e le differenze.

La prestazione occasionale è un contratto di lavoro subordinato, mediante il quale un utilizzatore acquisisce – con modalità semplificate – prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità. Si differenzia dal lavoro autonomo occasionale per la natura autonoma di quest’ultimo.

Tali prestazioni possono essere richieste con i seguenti limiti di importo per anno civile (01 gennaio – 31 dicembre):

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, compensi di importo complessivamente non superiore a euro 5.000;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, compensi di importo complessivamente non superiore a euro 5.000 fino al 31.12.2023. Questa soglia è stata innalzata, dal 01.01.2023, a euro 10.000;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, compensi non superiori a euro 2.500;

d) per ciascun prestatore, per le attività degli “steward” negli impianti sportivi svolte nei confronti di ciascun utilizzatore, compensi di importo complessivo non superiore a euro 5.000.

Questi limiti sono riferiti sia alle prestazioni rese nei confronti di privati (Libretto di Famiglia), sia nei confronti di aziende (Contratto PrestO).

Facciamo un esempio:

Il Sig. Rossi (utilizzatore), nell’anno, ha necessità di acquisire delle prestazioni di lavoro occasionale da parte del Sig. Rosa, della Sig.ra Belli e del Sig. Costa (prestatori).

  • Il Sig. Rossi potrà erogare compensi per un massimo di euro 10.000 nei confronti dei lavoratori Rosa, Belli e Costa.
  • Ciascuno dei lavoratori potrà, nei confronti del Sig. Rossi, ricevere compensi per un massimo di euro 2.500
  • Ciascuno dei lavoratori potrà, nei confronti di altri soggetti, complessivamente ricevere compensi per un massimo di euro 5.000

Esistono due tipologie di prestazioni che possono essere erogate, nei confronti di privati o aziende, con limiti diversi.

LIBRETTO DI FAMIGLIA

Le persone fisiche – al di fuori dell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa – e le società sportive, possono ricorrere alla disciplina delle prestazioni occasionali per le attività rese a proprio favore da uno o più prestatori di lavoro per:

  1. piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
  2. assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
  3. insegnamento privato supplementare;
  4. attività di “steward” negli impianti sportivi (limitatamente alle società sportive) di calcio, indipendentemente dalla capienza degli stessi, nei campionati della serie A, serie B e lega Pro.

Il pagamento delle prestazioni, avviene con un libretto nominativo prefinanziato, acquistato attraverso una piattaforma gestita dall’INPS, denominato “Libretto Famiglia”.

Il Libretto Famiglia è rappresentato da titoli di pagamento di valore nominale pari a euro 10, che può essere utilizzato per compensare prestazioni di durata non superiore ad un’ora.

L’importo che riceve il prestatore è pari a euro 8 in quanto, dai 10 euro, vengono decurtati euro 1,65 come contributi per Gestione Separata, euro 1,65 come premio INAIL, euro 0,10 per il finanziamento degli oneri gestionali.

L’utilizzatore ha l’onere di comunicare le prestazioni all’INPS entro il 3 giorno del mese successivo a quello della prestazione.

Il prestatore verrà pagato dall’INPS, entro il 15 del mese successivo a quello della prestazione.

CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE (PrestO)

I soggetti non riconducibili alle categorie per cui è previsto il ricorso al Libretto Famiglia (vedi sopra), che intendano ricorrere alle prestazioni occasionali, con i limiti di importo sopra descritti, utilizzeranno il contratto di prestazione occasionale chiamato PrestO.

Non possono ricorrere al PrestO:

  1. gli utilizzatori (aziende o professionisti) che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato fino al 31.12.2022. Questo limite è stato innalzato a 10 lavoratori dalla Legge di Bilancio 2023;
  2. da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese da alcuni soggetti (titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità – giovani studenti con meno di venticinque anni di età – persone disoccupate – percettori di prestazioni integrative del salario). Per garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, è stata introdotta, dalla Legge di Bilancio 2023, una disciplina transitoria per il biennio 2023-2024 che ammette il ricorso alle prestazioni occasionali in agricoltura.
  3. da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
  4. nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

Il compenso orario minimo è stabilito in euro 9 con un minimo di 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell’arco della giornata (fa eccezione il settore agricolo che segue altre regole).

A differenza del Libretto di Famiglia, i contributi sono a carico dell’utilizzatore, vengono calcolati sul compenso orario e sono pari al 33% per Gestione separata INPS, 3,5%, premio INAIL, 1% per finanziamento degli oneri gestionali.

Le prestazioni vanno comunicate almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione.

I compensi percepiti dal prestatore (Libretto di Famiglia/PrestO) sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sul mantenimento dello stato di disoccupazione.

LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE (Art. 2222 cod. civ.)

Le prestazioni di cui abbiamo parlato, come abbiamo detto, si differenziano da un’altra tipologia di prestazione resa da un lavoratore in forma, questa volta, autonoma.

Il lavoratore autonomo è colui che si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Qualora questa attività sia caratterizzata dall’occasionalità, senza abitualità e prevalenza, si è in presenza di lavoro autonomo occasionale.

Da dicembre 2021 è divenuto obbligatorio inviare, prima dell’effettuazione della prestazione, una comunicazione preventiva che, dal 1 gennaio 2023, vanno effettuate mediante il portale dei servizi del Ministero del Lavoro.

Sotto il punto di vista fiscale, il compenso è soggetto alla ritenuta d’acconto del 20%

Non è prevista contribuzione previdenziale, fino al limite di 5000 euro lordi annui. Superata questa soglia, l’ultimo committente che riceve la prestazione che con la quale la soglia viene superata, è obbligato a versare la contribuzione alla Gestione separata INPS sulla differenza.

Esempio

Compenso lordo euro 7.500

Compenso esente euro 5.000

Importo da assoggettare alla contribuzione euro 2.500

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