Dopo il rilascio dell’autorizzazione da parte della Commissione UE, arrivano dall’INPS, con la circolare n. 57 del 2023, le istruzioni operative utili ai datori di lavoro che voglio applicare lo sgravio contributivo totale per le nuove assunzioni, effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, di soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.
Quali sono i requisiti richiesti per la fruizione dell’esonero? Come si applica?
L’INPS, con sua circolare, fornisce le indicazioni operative per l’applicazione dell’esonero contributivo totale spettante ai datori di lavoro per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato di soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.
L’esonero è riconosciuto, entro il limite massimo di importo pari a:
– 6.000 euro annui, per la durata di trentasei mesi, innalzata a quarantotto mesi, laddove l’evento incentivato sia realizzato in una regione del Mezzogiorno, in caso di assunzione effettuata nel 2021-2022;
– 8.000 euro in caso di contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
La Commissione UE ha autorizzato la concedibilità degli esoneri in oggetto per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° luglio 2022 ed entro il 31 dicembre 2023.
Datori di lavoro ammessi ai benefici
Gli esoneri in oggetto sono riconosciuti, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, in favore di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.
Sono escluse dall’ambito di applicazione degli esoneri in oggetto:
– le imprese operanti nel settore finanziario e nel settore domestico;
– le imprese soggette a sanzioni adottate dall’Unione europea.
Rapporti di lavoro incentivati
Gli incentivi in oggetto spettano per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, di soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.
Il requisito anagrafico si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell’assunzione o trasformazione, abbia un’età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni.
Non rientra nell’ambito di applicazione degli esoneri in oggetto il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale, i rapporti di apprendistato, i contratti di lavoro domestico, nonché l’assunzione con contratto di lavoro intermittente, ancorché stipulato a tempo indeterminato
Assetto e misura degli incentivi
L’incentivo è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui (500 euro mensili). Per le sole assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, il tetto massimo è innalzato a 8.000 euro (666,66 euro mensili).
Il periodo di fruizione degli incentivi può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.
Requisito di prima occupazione stabile
La fruizione degli esoneri in oggetto può essere riconosciuta per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di lavoratori che non siano mai risultati occupati in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro.