Consulenza fiscale
Tutti coloro che percepiscono redditi nel corso di un anno fiscale hanno l’obbligo di presentare, l’anno successivo, una dichiarazione con la quale comunicare al fisco i redditi da assoggettare a tassazione.
- Per le persone fisiche dipendenti o parasubordinati il reddito da tassare è il risultato tra i redditi percepiti meno le deduzioni. L’imposta da versare può essere diminuita dalle detrazioni (es. spese mediche).
- Per le persone fisiche titolari di partita IVA si segue una logica simile, considerando che le deduzioni sono rappresentate dai costi inerenti all’attività svolta. Vale lo stesso principio di sopra per le detrazioni. Ad eccezione dei Forfettari che determinano in reddito in misura forfettaria senza dedurre costi.
- Per le persone giuridiche (società di persone o di capitali) il reddito da assoggettare ad imposta viene determinato dalla differenza tra costi e ricavi dell’impresa.
I redditi delle persone fisiche sono soggetti all’IRPeF (Imposta Redditi Persone Fisiche), secondo le seguenti ALIQUOTE.
Il nostro sistema tributario, per i redditi delle persone fisiche, è improntato al criterio di progressività.
L’articolo 53 della Costituzione dispone che l’imposta che i cittadini sono tenuti a versare è proporzionale all’aumentare della loro possibilità economica, in altre parole, l’imposta cresce con il crescere del reddito.
La ratio del criterio di progressività risiede nel gravare sulle classi sociali più abbienti così da poter soccorrere e sostenere le classi sociali in difficoltà, garantendo i diritti e i servizi sociali fondamentali quali la pubblica istruzione, l’assistenza sanitaria, la previdenza sociale e l’indennità di disoccupazione, criteri sui quali si basa lo Stato Sociale Italiano.
Due eccezioni a questo principio li troviamo:
- Nella determinazione dell’imposta dei Forfettari che pagano una imposta fissa (chiamata in gergo Tassa Piatta) del 5% o del 15%
- Nella determinazione dell’imposta dei soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche (es. società a responsabilità limitata) che scontano una imposta fissa del 24%.
E’ il caso della Certificazione Unica che serve a certificare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché di lavoro autonomo provvigioni e alcuni redditi diversi, corrisposti in un determinato periodo d’imposta. In questo caso è il Sostituto d’imposta che calcola le imposte e le versa all’Erario, trattenendole sui redditi lordi erogati (es. redditi da cedolino paga mensile).
Il soggetto che riceve la Certificazione Unica può o deve, rispettivamente, nel caso in cui ha necessità di richiedere a rimborso detrazioni (es. spese mediche) e/o nel caso in cui debba dichiarare ulteriori redditi (es. secondo lavoro o redditi da locazione), presentare un modello di dichiarazione, tra:
- Modello 730;
- Redditi persone fisiche.
Ci sono casi in cui non è il contribuente che presenta la dichiarazione ma è un altro soggetto che certifica i redditi percepiti.
Il modello 730 è la dichiarazione dei redditi che può essere presentata dai lavoratori dipendenti, pensionati e tutti quei contribuenti che, pur privi di Sostituto d’imposta, posseggano redditi da lavoro dipendente o assimilato.
Utilizzare il modello 730 rispetto al modello Redditi PF presenta alcuni vantaggi in quanto i rimborsi e/o gli addebiti vengono effettuati direttamente sulla busta paga, rata di pensione o, in assenza di Sostituto, tramite accredito sul conto corrente (in caso di rimborso, in caso contrario, il versamento dovrà essere effettuato tramite modello F24).
Inoltre, il modello 730 è l’unica dichiarazione che può essere presentata in forma congiunta (se entrambi i coniugi possiedono i redditi di seguito indicati) ed è sufficiente che, anche uno solo dei due abbia il Sostituto d’imposta che possa effettuare le operazioni di conguaglio.
La dichiarazione può essere presentata:
- direttamente dal contribuente tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate (Precompilata);
- tramite il Sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) nel caso in quest’ultimo abbia comunicato di prestare assistenza fiscale;
- tramite un CAF dipendente o a un professionista abilitato.
Chi può presentare il modello 730
Il modello 730 può essere utilizzato (in alternativa il contribuente che può presentare il 730 può scegliere di presentare il Modello Redditi Persone Fisiche. Il contrario non è possibile) da coloro che abbiamo percepito nel precedente anno:
- redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
- redditi diversi (es. redditi di terreni e/o fabbricati situati all’estero);
- redditi assoggettabili a tassazione separata.
Il Modello REDDITI Persone Fisiche è definito solitamente come la dichiarazione dei redditi dei lavoratori autonomi titolari di partita IVA, ma viene in realtà utilizzato da diverse tipologie di contribuenti.
Chi deve presentare il Modello Redditi Persone Fisiche
Sono obbligati a utilizzare il modello contribuenti che:
- Hanno percepito REDDITI D’IMPRESA, anche in forma di partecipazione;
- Hanno percepito REDDITI DI LAVORO AUTONOMO per i quali è richiesta la partita Iva;
- Hanno percepito redditi “diversi” (esempio redditi da prestazione occasionale ex. Art 2222 c.c.);
- Hanno percepito plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società;
- hanno percepito redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario;
- non risultano residenti in Italia;
- devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: Iva, Irap, Modello 770;
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;
- Altre situazioni residuali.
Il Modello REDDITI rappresenta quindi per lavoratori dipendenti e pensionati un’alternativa al tradizionale Modello 730, con la differenza, però, che il debito non viene trattenuto in busta paga, ma va pagato dal contribuente stesso tramite il Modello F24. L’eventuale credito, anziché sulle buste paga dei mesi di luglio, agosto o settembre, viene invece rimborsato con tempi molto più lunghi. Fatta eccezione allora per quei contribuenti o quelle società che per legge sono costrette a fare il Modello REDDITI, tutti gli altri possono dichiarare col Modello 730.
In tutte le società di persone (SNC – SAS), i redditi e/o perdite sono imputati ai soci proporzionalmente alle quote di capitale sottoscritto, questo significa che se la società maturerà un utile di 100.000 euro a fine anno, indipendentemente dal fatto che gli stessi vengano distribuiti ai soci, su di loro verrà caricata quella somma in proporzione alla quota di capitale sottoscritto.
Esempio. Due soci al 50%, ognuno avrebbe 50.000 euro di reddito imputabile, il loro reddito pro-capite anche se la società non avesse distribuito loro nemmeno 1 euro degli utili maturati.
La tassazione dei redditi delle società di persona viene, pertanto, fatta secondo il principio di trasparenza, non tenendo conto della effettiva distribuzione di eventuali utili.
Da un punto di vista prettamente formale quindi, saranno i soci stessi ad essere debitori delle tasse sui redditi della società nei confronti dell’Erario e non la società. Stessa sorte per le perdite.
I Contribuenti obbligati alla presentazione del modello Redditi Sp sono:
- le società semplici
- le società in nome collettivo e in accomandita semplice
- le società di armamento (equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice, a seconda che siano state costituite all’unanimità o a maggioranza)
- le società di fatto o irregolari (equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che esercitino o meno attività commerciale)
- le associazioni senza personalità giuridica, costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni
- le aziende coniugali, se l’attività è esercitata in società fra i coniugi (cointestatari della licenza o entrambi imprenditori)
- gruppi europei di interesse economico (Geie).
Per le società di capitali, che sono considerate persone giuridiche, queste dovranno pagare le imposte sul reddito alla stregua delle persone fisiche.
Sugli utili di una società di capitali, sarà la società stessa a dover provvedere al saldo delle imposte per l’intero reddito imponibile dichiarato e, i soci, qualora non venissero distribuiti utili, non sarebbero debitori di nessuna imposta sui redditi nei confronti dell’Erario.
Devono utilizzare il modello Redditi Sc i soggetti Ires e più precisamente:
- le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, comprese le società cooperative che abbiano acquisito la qualifica di Onlus e le cooperative sociali, le società di mutua assicurazione, nonché le società europee (di cui al regolamento Ce n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento Ce n. 1435/2003), residenti nel territorio dello Stato
- gli enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società e i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato
- le società e gli enti commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti nel territorio dello Stato.
ALTRI MODELLI FISCALI
Modello 770
Il modello 770 deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le ritenute operate su:
- redditi di lavoro dipendente ed assimilati
- redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
- dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico (art. 25 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010)
- locazioni brevi inserite all’interno della CU (articolo 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)
- somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’art. 15, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102) e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.
L’invio del modello 770 è possibile a condizione che il sostituto abbia trasmesso la Certificazione unica e, qualora richiesto, la Certificazione degli utili.