Consulenza contabile
- Individua l’attività che hai deciso di intraprendere tra: commerciale, artigiana, industriale o professionale.
- Innanzitutto devi individuare il Codice ATECO relativo alla attività che intendi intraprendere.
- Devi verificare se l’attività che hai scelto è soggetta a particolari requisiti (es. scia, iscrizione CCIAA, requisiti professionali)
- Quanto pensi di guadagnare? Devi scegliere tra i regimi forfettario, semplificato o ordinario in relazione al potenziale volume d’affari
- Se la tua attività è di tipo commerciale o artigiana dovrai iscriverti alla CCIAA e all’INPS (anche all’INAIL solo se artigiano)
- Se devi avviare una attività commerciale, ricorda che ti serve la “SCIA” (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) che va presentata esclusivamente con modalità telematica allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune del territorio in cui viene svolta l’attività.
- Ulteriori particolarità sono necessarie se devi costituire una società.
Forfettario Il regime forfetario rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge Per accedere al regime forfettario devi rispettare solo un requisito soggettivo e due requisiti oggettivi. Scopriamoli nel dettaglio.
Requisito soggettivo: Puoi accedere se sei una persona fisica ed eserciti un’attività d’impresa, di arte o professione (incluse le imprese familiari).
Requisiti oggettivi:
- Il limite dei compensi e dei ricavi (scopri cosa sono sommare tutte le entrate della tua attività, senza sottrarre le eventuali uscite) non superiore a 85.000 euro annui.
- Il limite delle spese per personale dipendente o per lavoro accessorio non possono superare i 20.000 euro
- Reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.000 lordi
Attenzione alle cause di esclusione!
Per i primi 5 anni, se non hai mai avuto una partita IVA paghi il 5% sull’indice di redditività. Non deduci costi e Non applichi l’IVA
Non ci sono obblighi di tenuta della contabilità
Possono aderire liberi professionisti ed imprese (ditte individuali, società di persone ed enti non commerciali) con ricavi inferiori a:
1) 500 mila euro per le imprese aventi oggetto prestazioni di servizi;
2) 800 mila euro per le imprese aventi ad oggetto altre attività.
Fino al 31.12.2022, prima delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2023, le suddette soglie erano di 400 mila euro per prestazioni di servizi e 700 mila euro per le altre attività.
Obblighi tenuta:
Registro IVA acquisti e Registro IVA vendite integrati con pagamenti e incassi.
Reddito determinato per cassa (il principio di cassa tiene conto solo dei ricavi incassati e dei costi sostenuti nel corso dell’anno di riferimento)
Obbligatorio per: Società di capitali (Spa, Srl, Sapa) Società Cooperative, mutue assicuratrici Enti pubblici e privati, diversi dalle società, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali Trust con oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali Stabili organizzazioni di società ed enti non residenti nel territorio dello Stato Associazioni non riconosciute, consorzi e altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.
Obbligatorio anche per liberi professionisti ed imprese (ditte individuali, società di persone ed enti non commerciali) con ricavi superiori a:
1) 400 mila euro per le imprese aventi oggetto prestazioni di servizi;
2) 700 mila euro per le imprese aventi ad oggetto altre attività.
Obblighi tenuta:
1) Libro giornale, Libro degli inventari, Libri sociali, Libro mastro, Libro dei cespiti ammortizzabili.
Scritture accessorie dove dividere cespiti patrimoniali e reddituali
Scritture accessorie di magazzino (se l’attività lo prevede)
Registro IVA acquisti Registro IVA vendite
Altri registri obbligatori ai fini IVA.
Il reddito viene determinato per competenza, include nel calcolo dei ricavi e dei compensi, tutte le entrate e le uscite che si riferiscono ad un determinato anno fiscale, indipendentemente dal momento in cui hanno avuto effettivamente luogo.
Per concludere e dare una panoramica completa, ecco un riassunto delle principali differenze tra i 3 regimi.
Regime forfettario:
- Esonero dalla registrazione e tenuta delle scritture contabili
- Esonero dall’applicazione IVA sulle fatture, dalla fatturazione elettronica, dalla ritenuta d’acconto, dal versamento dell’imposta, dall’applicazione Irap, Irpef, addizionali regionali e comunali
- Imposta sui redditi del 15% (5% per i primi 5 anni di attività)
- Limite massimo di ricavi fissato a 65.000 euro
- Limite massimo di compensi, spese per lavoro accessorio e dipendente fissato a 20.000 euro
- Possibilità per artigiani e commercianti di richiedere una riduzione del 35% sui contributi
Regime semplificato:
- Reddito determinato per cassa (costi e ricavi in base alla data di effettivo esborso o incasso)
- Obbligo della tenuta dei registri IVA, incassi e pagamenti
- Obbligo dell’applicazione IVA sulle fatture, della fatturazione elettronica, del versamento della ritenuta d’acconto, del pagamento Irap, Irpef, addizionali regionali e comunali
- Limite massimo di ricavi fissato a 400.000 euro per le prestazioni di servizi, 700.000 euro per tutte le altre attività
Regime ordinario:
- Reddito determinato per competenza (costi e ricavi in base alla data di maturazione)
- Obbligo della tenuta dei registri IVA, beni ammortizzabili, libro giornale, libro inventari, libri sociali per le società di capitali
- Obbligo dell’applicazione IVA sulle fatture, della fatturazione elettronica, del versamento della ritenuta d’acconto, del pagamento di Irap, Irpef, addizionali regionali e comunali
- Nessun limite massimo di ricavi per prestazioni di servizi e altre attività