SC Studio Associati

Lavoro

Se decidi di avviare la tua attività con dipendenti o se hai bisogno successivamente di collaboratori devi seguire tre procedure:

  1. Iscrizione della tua azienda all’INAIL (prima dell’avvio dell’attività del dipendente). Ti verrà assegnato un codice che identificherà l’azienda e una posizione territoriale per stabile il tasso di premio applicato. Questo rappresenta, come l’RCA della tua vettura, il premio assicurativo che pagherà l’azienda in relazione alle attività svolte e alle retribuzioni dei dipendenti. 
  2. Comunicare al Centro per l’Impiego i dati del rapporto di lavoro, precedentemente concordati con il lavoratore mediante la firma del contratto individuale, attraverso l’invio del modello UniLav
  3. Iscrizione dell’azienda all’INPS (solo dopo la prima assunzione). segue l’assegnazione di una matricola e l’inquadramento contributivo dell’azienda, al fine di determinare il profilo contributivo in funzione dell’attività esercitata e del settore in cui opera.

Il datore di lavoro ha obblighi in termini di formazione e di sicurezza sul lavoro nei confronti dei lavoratori.

Si parla di lavoro subordinato quando il datore di lavoro esercita i poteri tipici della subordinazione (art. 2094 c.c.) e il prestatore di lavoro risulta assoggettato ai poteri:

  • Direttivo. Posizione di subordinazione del lavoratore che si sostanzia nel potere del datore di lavoro di impartire ordini per lo svolgimento dell’attività lavorativa (che non possono essere disattesi arbitrariamente dal lavoratore tranne i casi espressamente previsti dalla legge)
  • Di controllo.  La possibilità per il datore di lavoro di eseguire ispezioni e comunque di controllare l’attività lavorativa al fine di tutelare il patrimonio aziendale nei limiti di quanto consentito dallo STATUTO DEI LAVORATORI
  • Disciplinare. La legge pone a fondamento della sanzione il rispetto dell’obbligo di diligenza nella prestazione lavorativa da parte del lavoratore e l’obbligo di fedeltà, nonché la violazione delle disposizioni impartite dal datore di lavoro e la violazione del codice disciplinare aziendale, tendendo conto delle tutele previste dallo Statuto dei Lavoratori (Legge 300/70).

Si tratta dei co.co.co (Collaboratori Coordinati e Continuativi), ossia quei lavoratori la cui prestazione lavorativa è caratterizzata dalle seguenti caratteristiche (art. 409 n. 3 c.p.c.):

  • Deve essere eseguita personalmente e prevalentemente dal lavoratore
  • Deve essere eseguita senza vincolo di subordinazione (vedi sopra), con continuità e non occasionalmente
  • Richiedono un coordinamento con il committente, funzionale all’oggetto del contratto ma nel rispetto dell’autonomia organizzativa propria del collaboratore

Dal 01 gennaio 2016, tutte le collaborazioni che si caratterizzano in modo sostanziale da prestazioni prevalentemente personali, continuative e le cui modalità sono organizzate dal committente si applica la disciplina del lavoro subordinato, tranne per alcune eccezioni previste dalla legge.

Questa forma contrattuale va utilizzata seguendo attentamente le prescrizioni legali

A seguito all’abrogazione dei Voucher è stata introdotta nel nostro ordinamento la disciplina delle prestazioni occasionali, gestite dalla piattaforma INPS, da non confondersi con le prestazioni occasionali disciplinate dall’art. 2222 del Codice Civile.

La normativa prevede due tipologie di contratti, una rivolta alle aziende (PrestO) ed una rivolta ai privati (Libretto di Famiglia).

Per entrambe vale la disciplina comune generale la quale prevede che:

  • Ogni PRESTATORE di lavoro non può percepire compensi superiori a 5000 euro nei confronti di tutti gli UTILIZZATORI
  • Ogni UTILIZZATORE non può erogare compensi superiori a 10.000 euro nei confronti di tutti i suoi PRESTATORI (la Legge di Bilancio 2023 ha innalzato il limite che in precedenza era di 5000 euro) 
  • Ogni PRESTATORE non può percepire compensi superiori a 2500 euro nei confronti di un unico UTILIZZATORE
  • Non si possa superare le 280 ore di prestazione nell’anno civile
  • Si possa ricorrere alle prestazioni occasionali per le attività di:
    • Piccoli lavori domestici compresi giardinaggio, pulizia e piccola manutenzione
    • Assistenza domiciliare ai bambini, persone anziane, ammalate o con disabilità
    • Insegnamento privato supplementare

Per le aziende, valgono ulteriori requisiti. Non possono essere utilizzate:

  • da imprese che hanno alle loro dipendenze più di 10 dipendenti a tempo indeterminato (la Legge di Bilancio 2023 ha innalzato il limite che in precedenza era di 5 dipendenti) 
  • da imprese del settore agricolo e dell’edilizia

Il lavoratore autonomo occasionale è colui che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

Qualora questa attività sia caratterizzata dall’occasionalità, senza professionalità e prevalenza, siamo in presenza di lavoro autonomo occasionale (le così dette PRESTAZIONI OCCASIONALI).

Da dicembre del 2021 queste prestazioni vanno preventivamente comunicate tramite i servizi dell’Ispettorato del Lavoro.

INPS

E’ l’ente che si occupa, in generale della gestione della previdenza e assistenza sociale. www.inps.it

Statuto dei lavoratori

È il nome con cui è nota la l. n. 300/1970, contenente «norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento». In materia di lavoro è, senza dubbio, la fonte normativa più importante nel nostro ordinamento dopo la Costituzione, che ha fissato i principi fondamentali della materia.

INAIL

L’INAIL è assimilabile ad una compagnia di assicurazione, che ha la funzione di garantire ai lavoratori una tutela in caso di infortunio sul lavoro e/o di malattia professionale www.inail.it