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Assumere una donna nel 2023: quali incentivi?

Sgravi per assunzione di una donna

Il datore di lavoro che assume , entro il 31 dicembre 2023, una donna può scegliere l’applicazione dello sgravio donne o dello sgravio giovani (vedi articolo precedente), essendo stati entrambi recentemente oggetto di autorizzazione da parte dell’UE.

L’INPS ha dettato le modalità di fruizione aggiornate per entrambe le agevolazioni e ricordato che i requisiti d’accesso sono diversi così come differente è la misura del risparmio conseguibile in termini di costo del lavoro. Quale opzione conviene di più al datore di lavoro?

Sgravio donne svantaggiate

Lo sgravio contributivo parziale strutturale introdotto dalla Legge Fornero (Legge 92/2012) prevede una riduzione del 50% dei contributi dovuti dal datore di lavoro.

L’incentivo previsto dalla legge di Bilancio 2023, valevole per le assunzioni o trasformazioni effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è pari all’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui.

L’incentivo previsto dalla legge di Bilancio 2021, valevole anche per le assunzioni o trasformazioni effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, è pari all’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

Per quali donne è previsto l'incentivo?

Gli esoneri spettano a tutti i datori di lavoro privati che assumono, anche a tempo determinato le seguenti categorie di donne

  • lavoratrici over 50 disoccupate da oltre 12 mesi;
  • donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2027. Non sono previsti vincoli temporali riguardanti la permanenza del requisito della residenza nelle aree svantaggiate e il rapporto di lavoro può svolgersi anche al di fuori delle aree indicate;
  • donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere, individuati ogni anno con apposito Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
  • donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti. A tal fine va considerato il periodo di 24 mesi antecedente la data di assunzione e occorre verificare che in quel periodo la lavoratrice considerata non abbia svolto un’attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di almeno 6 mesi o un’attività di collaborazione coordinata e continuativa (o altra prestazione di lavoro di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, c.d. TUIR) la cui remunerazione annua sia superiore a 8.174 euro o, ancora, un’attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 5.500 euro.

Impiego Regolarmente Retribuito

La locuzione “privo di impiego retribuito” si riferisce a quei lavoratori svantaggiati che

  • negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi
  • ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione.

La nozione di impiego regolarmente retribuito viene riferita non tanto alla condizione di regolarità contributiva del rapporto di lavoro, quanto alla rilevanza del lavoro sotto il profilo della durata (per il lavoro subordinato) o della remunerazione (per il lavoro autonomo o parasubordinato).

Per le attività di lavoro autonomo o parasubordinato il riferimento è alla remunerazione, su base annuale, inferiore ai limiti esenti da imposizione, che, per il diverso importo delle detrazioni, è di 5.500 euro in caso di lavoro autonomo propriamente detto, e di 8.174 euro per le collaborazioni coordinate e continuative e le altre prestazioni di lavoro di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del TUIR.

Il requisito deve sussistere alla data dell’evento per il quale si intende richiedere il beneficio. Pertanto, se si intende richiedere il beneficio per un’assunzione a tempo determinato, il requisito deve sussistere alla data di assunzione e non a quello della eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Se, invece, si intende richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto lo stesso per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione.

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