SC Studio Associati

Bonus per l’acquisto di energia elettrica e gas

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Il Governo, con i decreti “Aiuti Ter” e “Aiuti Quater”, ha previsto un credito d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale a favore di:

  • imprese energivore
  • imprese gasivore
  • imprese diverse dalle precedenti, in presenza di determinate condizioni

IMPRESE ENERGIVORE/GASIVORE

Imprese energivore

Per imprese a forte consumo di energia (c.d. “energivore”) si intendono le imprese che hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e che rispettano altri requisiti di attività esercitata e con particolari indici di intensità elettrica

Imprese gasivore

Per imprese a forte consumo di gas naturale si intendono le imprese che congiuntamente: 1) operano in uno dei settori di cui all’allegato 1 al DM 21.12.2021 n. 541 2) e hanno consumato, nel primo trimestre solare dell’anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di cui all’art. 3 co. 1 del DM21.12.2021 n. 541, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

Imprese non energivore e non gasivore

Imprese diverse da quelle di sopra

In questo articolo ci concentreremo sul credito di imposta dedicato alle imprese NON energivore e NON gasivore

Alle imprese diverse da quelle energivore e gasivore, sono riconosciuti specifici crediti d’imposta.

AGEVOLAZIONI PER CONSUMO DI ELETTRICITA’

Le agevolazioni per il consumo di elettricità sono riconosciute alle imprese non energivore dotate di contatori di potenza disponibili pari o superiore a 4,5 kW per:

  • i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022
  • per il primo trimestre 2023

IV trimestre 2022

Il credito d’imposta è pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto. L’agevolazione spetta qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al III trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019

 I trimestre 2023

Il credito d’imposta è pari al 35% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel I trimestre 2023, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.

L’agevolazione spetta qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al IV trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019

AGEVOLAZIONE CONSUMO DI GAS

Le agevolazioni per il consumo di gas consistono in un credito di imposta per:

IV trimestre 2022

Il credito d’imposta è pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 (per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici). L’agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al III trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019 (art. 1 co. 4 del DL 144/2022 e art. 1 del DL 176/2022).

I trimestre 2023

Il credito d’imposta è pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel I trimestre 2023 (per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici). L’agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al IV trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019 come media, riferita al II trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019

Comunicazione del venditore

Sarebbe opportuno richiedere, se il venditore di energia/gas sia lo stesso nei periodi presi in considerazione per la verifica delle differenze di prezzo, un documento attestante:

  • il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e/o di gas;
  • l’ammontare del credito d’imposta spettante per il trimestre oggetto di credito di imposta

Irrilevanza fiscale

Per espressa previsione normativa, tutti i suddetti crediti d’imposta:

  • non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP;
  • non rilevano ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Modalità di utilizzo

I suddetti crediti di imposta sono utilizzabili:

  • entro il 30.9.2023, se relativi al III e al IV trimestre 2022;
  • entro il 31.12.2023, se relativi al I trimestre 2023;
  • esclusivamente in compensazione nel modello F24,
  • senza applicazione dei limiti annuali alle compensazioni

Comunicazione del credito maturato

Entro il 16.3.2023, i beneficiari dei crediti d’imposta relativi al IV trimestre 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, devono inviare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.

Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione saranno definiti con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Cessione del credito d’imposta

I crediti d’imposta sono cedibili dalle imprese beneficiarie:

  • entro il 30.9.2023 se relativi IV trimestre 2022,
  • entro il 31.12.2023 se relativi al I trimestre 2023;
  • solo per intero (l’utilizzo in compensazione tramite modello F24, da parte del beneficiario, non consente a quest’ultimo di effettuare la cessione di quel determinato credito);
  • ad altri soggetti (inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari), senza facoltà di successiva cessione;
  • con possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “qualificati”(banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia).

Visto di conformità

In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono, ai professionisti abilitati, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto all’agevolazione.

 Utilizzo da parte del cessionario

Il credito d’imposta deve essere utilizzato dal cessionario:

  • entro il 30.9.2023 se relativi al IV trimestre 2022, entro il 31.12.2023 se relativi al I trimestre 2023;
  • con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente.

Comunicazione della cessione del credito

La cessione dei crediti d’imposta deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate

  • entro il 20.9.2023, per i crediti relativi al III e IV trimestre 2022;
  • dal soggetto che appone il visto di conformità;
  • mediante l’apposito modello approvato;
  • utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

Cumulabilità con altre agevolazioni

I crediti d’imposta in esame sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

 Rateizzazione delle bollette per le imprese – Alternatività

L’accesso al piano di rateizzazione è tuttavia alternativo alla fruizione dei crediti d’imposta alle imprese per l’acquisto di energia e gas naturale, relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022

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