SC Studio Associati

Operazioni Transfrontaliere

La Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 1103 della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020) ha stabilito che, con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2022 (termine postergato al 1° luglio 2022), i dati relativi alle cessioni e prestazioni effettuate verso e da soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia (art. 1, comma 3-bis, primo periodo, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127), andranno trasmessi telematicamente tramite Sistema di Interscambio, utilizzando il formato XML già in uso per l’emissione delle fatture elettroniche.

La trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in linea generale, dodici giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.), mentre quello riferito alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero andrà effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa

Per le operazioni attive effettuate dal 1.7.2022 coloro che emettevano fattura analogica dovranno emettere la fattura elettronica, mentre chi già emetteva la fattura elettronica non dovrà modificare il proprio modus operandi.

Per le fatture attive emesse vs un soggetto con sede all’estero, si dovrà inviare a sdi le fatture destinate ad un soggetto estero con le regole già in vigore, ovvero: La fattura elettronica per clienti esteri deve riportare nel campo “Codice destinatario” i caratteri “XXXXXXX”, oltre al numero di partita IVA del destinatario con sede in uno stato dell’Unione Europea oppure il codice “OO99999999999” per i soggetti con sede in uno stato extra UE.

Le operazioni passive, sia intracomunitarie che extra UE, effettuate dal 1° luglio 2022 non dovranno più essere comunicate cumulativamente ogni trimestre all’Agenzia delle entrate ma dovrà essere inviato un file per ogni operazione entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione. 

Per quanto riguarda le operazioni passive intracomunitarie (a meno che non si sia ricevuta una fattura elettronica dal fornitore intracomunitario, situazione al momento abbastanza rara) occorre, una volta ricevuta la fattura analogica/cartacea dal fornitore, trasmetterla entro il 15 del mese successivo.

Tra le informazioni da trasmettere vi sono anche la data della registrazione (che ricade nel mese di ricezione della fattura) ed il numero progressivo. L’operazione è assoggettata al reverse charge e va pertanto registrata, integrando la fattura ricevuta con l’Iva. 

Se dopo 2 mesi dall’effettuazione dell’operazione non si è ricevuta la fattura, andrà emessa un’autofattura (procedura alternativa all’integrazione di quella emessa dal fornitore intracomunitario).

Diversamente, per gli acquisti da soggetti extracomunitari, non si può aspettare la fattura dal fornitore extra UE ma si deve emettere un’autofattura al momento dell’effettuazione dell’operazione, che coincide (per gli acquisti di servizi generici) con il momento del pagamento o, se antecedente, con quello di maturazione dei corrispettivi o di ultimazione della prestazione.

Restano fuori da questi obblighi gli acquisti di beni che si trovano fuori dall’UE in quanto si tratta di importazioni e quelli effettuati presso un soggetto extracomunitario di merce che si trova già all’interno della UE, in quanto si tratta di acquisto intracomunitario e quindi si applica la regola prima vista (integrazione della fattura di acquisto con applicazione del reverse charge). 

Nel caso di un fornitore extracomunitario che cede beni che si trovano già in Italia utilizzando una partita Iva italiana, frequente nel caso di acquisti su marketplace, al di là della correttezza di una tale fatturazione, va emessa l’autofattura al momento di effettuazione dell’operazione (consegna o spedizione o se antecedente il momento di pagamento dei corrispettivi) che in genere è quello del pagamento con carta di credito. Si precisa che nel caso in cui l’autofattura non venga emessa alla data del pagamento la sanzione è di 500,00 €.

Ill DL Semplificazioni pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21/6 del  mese corrente  richiede che tale procedura vada seguita anche quando le operazioni non sono territorialmente rilevanti in Italia e cioè, a titolo esemplificativo, l’acquisto di carburante in paesi esteri, l’acquisto di servizi non generici con territorialità estera (servizi forniti da alberghi, bar, ristoranti, noleggi di breve termine di auto all’estero, biglietti di accesso a manifestazioni che si svolgono all’estero, ecc.), ma soltanto se di importo superiore ad euro 5.000,00 per ogni singola operazione. Per cui anche in tali casi andranno emesse fatture elettroniche di tipo TD17, TD18 o TD19, e ciò anche se non saranno oggetto di reverse charge in quanto non rilevanti in Italia.

Si evidenza che, a differenza del caso di acquisti territorialmente rilevanti, la sanzione per il mancato assolvimento dell’obbligo è di 2 euro in quanto non vi è, in questo caso, l’obbligo di emissione della fattura ma solo di comunicazione, che dal 1° luglio 2022 deve essere assolto attraverso lo SDI.

È necessario pertanto verificare che i software di fatturazione elettronica in uso consentano l’emissione di fatture con tipo documento TD17, TD18, TD19 e TD20

In particolare, se si tratta di operazioni passive ricevute da prestatori residenti in Paesi extra-UE andrà emessa una fattura di tipo: 

 TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97 o art. 46 co. 5 del DL 331/93).

Se si tratta di prestazioni passive ricevute da prestatori residenti UE sarà necessaria una Integrazione della fattura (reverse charge) per integrare l’IVA. 

Nel caso specifico andrà emessa una: 

 TD17 Acquisto di servizi da soggetti non residenti di cui all’art. 17 co. 2 del DPR 633/72 

 TD18 Acquisti di beni intra-UE ex art. 38 del DL 331/93 

 TD19 Acquisto di beni da soggetti non residenti di cui all’art. 17 co. 2 del DPR 633/72 (caso di acquisto di beni già esistenti sul territorio italiano al momento della vendita)

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