SC Studio Associati

Estensione della fatturazione elettronica

Con l’art. 18 co. 2 e 3 del DL 36/2022, è stata disposta l’estensione dell’obbligo di emissione di fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SdI) ai soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese.

AMBITO SOGGETTIVO

A decorrere dall’1.7.2022, saranno obbligati ad emettere fattura elettronica via SdI anche:

  • i soggetti passivi che hanno aderito al “regime di vantaggio” di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 e che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 euro;
  • i soggetti che adottano il regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014 e che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 euro;
  • i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91 e che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito, dall’esercizio di attività commerciali, proventi per un importo superiore a 25.000,00 euro.

Dall’1.1.2024 saranno tenuti all’emissione della fattura elettronica via SdI anche i soggetti in “regime di vantaggio” o forfetario, nonché quelli che si avvalgono del regime speciale di cui alla L. 398/91, che, nel periodo d’imposta precedente, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, inferiori o uguali a 25.000,00 euro.

MORATORIA DEI TERMINI DI TRASMISSIONE DELLA FATTURA elettronica PER IL TERZO TRIMESTRE 2022

I soggetti in “regime di vantaggio” (art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011) o forfetario (art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014) per i quali l’obbligo di emissione della fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio decorre dall’1.7.2022 non saranno soggetti all’applicazione della sanzione per tardiva od omessa fatturazione (art. 6 co. 2 del DLgs. 471/97) nel terzo trimestre del 2022 (luglio-settembre), qualora il documento elettronico venga emesso entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *