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Comunicazione obbligatoria preventiva per prestazioni di lavoro autonomo occasionale

La Legge n. 215 del 17 dicembre 2021, di conversione del decreto Decreto-legge n. 146/2021, fra le altre disposizioni, ha previsto l’estensione della comunicazione preventiva obbligatoria dell’instaurazione del rapporto di lavoro anche per i lavoratori autonomi occasionali, ad oggi non prevista.

La disposizione interessa quindi i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c. – riferito alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” – e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986 (“redditi diversi”)

Ad oggi il committente è tenuto al pagamento all’erario della ritenuta d’acconto pari al 20% del compenso pattuito con il lavoratore autonomo e, se la prestazione eccede il valore di euro 5.000,00, anche al versamento di 2/3 dei contributi secondo le aliquote previste annualmente per la Gestione Separata INPS.

Si ricorda che, ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, secondo diversi orientamenti giurisprudenziali della Suprema Corte di Cassazione, l’elemento fondante di distinzione consiste nell’esistenza o meno di un vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.

Con l’obbligo della comunicazione preventiva dell’instaurazione del rapporto di lavoro (UNILAV), già in vigore per i lavoratori subordinati e per i Co.Co.Co., il Legislatore si pone l’obiettivo di esercitare una attività di monitoraggio e di contrastare al contempo le forme elusive nell’uso del contratto di lavoro occasionale.

Il committente, quindi, avrà l’obbligo di comunicare l’instaurazione del rapporto di lavoro autonomo occasionale all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio e cioè in ragione del luogo dove si svolge la prestazione tramite un sms o tramite email, secondo quanto previsto dall’articolo 15, comma 3 del decreto legislativo n. 81/2015 in tema di lavoro intermittente, facendo così diventare la suddetta comunicazione, requisito necessario per lo svolgimento dell’attività di lavoro occasionale.

La comunicazione, dunque, dovrà essere effettuata da parte del committente prima dell’avvio della prestazione lavorativa, pena l’applicazione di sanzioni da un minimo di euro 500,00 fino ad un massimo di euro 2.500. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”.

Tale modifica, avrà efficacia anche per la sospensione dell’attività lavorativa. Infatti, anche l’emersione di lavoratori inquadrati come autonomi occasionali non regolarizzati ma in assenza delle condizioni richieste dalla normativa, potrà comportare la sospensione dell’attività lavorativa. 

Secondo l’interpretazione dell’Ispettorato del Lavoro e del Ministero del Lavoro, “l’obbligo in questione è previsto all’interno della disciplina in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, ragion per cui anche il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.

Sebbene la legge sia già entrata in vigore, il portale sul quale effettuare le comunicazioni obbligatorie (modello UNILAV) non è ancora aggiornato per accogliere le comunicazioni relative al lavoro autonomo occasionale.

Tuttavia, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota n. 29 del 11//01/2022, ha disposto che la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale.

L’obbligo in questione riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della Legge 215/2021 (21 dicembre u.s.) o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data di emanazione della suddetta nota (11 gennaio c.a.). 

Per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data di emanazione della più volte citata nota, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati, stante l’assenza di indicazioni al riguardo, la comunicazione andrà effettuata entro i prossimi 7 giorni di calendario e cioè entro il 18 gennaio p.v. compreso. 

Resta fermo il regime ordinario per i rapporti avviati successivamente all’11/01/2022, secondo cui la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

La comunicazione dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:

  • dati del committente e del prestatore;
  • luogo della prestazione;
  • sintetica descrizione dell’attività; 
  • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

Dato obbligatorio è altresì quello relativo all’ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.

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