Incentivi all'assunzione.
Tra novità e proroghe in attesa di autorizzazioni
La Legge di Bilancio 2023, proroga e introduce modifiche agli incentivi all’occupazione, estendendoli alle assunzioni o trasformazioni di contratti intervenuti nel 2023.
Per “incentivi all’occupazione” si intendono tutti quei benefici normativi o economici (anche e soprattutto contributivi) riconosciuti al datore di lavoro a fronte dell’assunzione di particolari categorie di lavoratori.
Il datore di lavoro che intenda beneficiare degli incentivi, deve rispettare alcune regole poste al fine di garantire che i benefici vengano goduti da imprese in regola con le norme giuslavoristi che.
In particolare, è necessario il rispetto delle seguenti regole:
- Regolarità contributiva. Per usufruire di benefici normativi e contributivi il datore di lavoro deve essere in regola con il pagamento dei contributi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili e possedere, quindi, il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva)
- Sicurezza del lavoro. Il datore di lavoro perde il diritto agli incentivi nel caso in cui subisca provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, per le violazioni di natura previdenziale e in materia di tutela delle condizioni di lavoro
- Rispetto contrattazione collettiva. Il datore di lavoro per poter fruire dei benefici normativi e contributivi è tenuto al rispetto degli altri obblighi di legge e dei contratti collettivi di tutti i livelli, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in riferimento alla sola parte economica e normativa.
- Diritto di precedenza. Il datore di lavoro è impossibilitato a fruire degli incentivi nel caso in cui sia “obbligato”, da fonte legale o contrattuale collettiva, ad assumere il lavoratore, anche nel caso in cui il lavoratore in questione sia utilizzato tramite contratto di somministrazione. I lavoratori a tempo determinato vantano il diritto di precedenza verso assunzioni a tempo indeterminato ovvero verso assunzioni a tempo determinato di tipo “stagionale”.
Analisi incentivi
Esonero percettori di reddito di cittadinanza
Al fine di promuovere l’inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza, ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel periodo 01 gennaio 2023 – 31 dicembre 2023 è riconosciuto, per un periodo di 12 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
L’esonero, inoltre, è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico.
L’esonero in questione è alternativo all’esonero di cui all’art. 8 del DL 4/2019 convertito nella Legge 26/2016.
Proroga Esonero giovani (Under 36)
Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, è riconosciuto l’esonero nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi.
Inoltre, il limite massimo esonerabile di importo pari a 6.000 euro annui, per le assunzioni e trasformazioni effettuate dal 01 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 viene elevato a 8.000 euro.
L’agevolazione è rivolta ai soggetti che alla data della prima assunzione 1) non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età (35 anni e 364 giorni) e 2) non abbiano mai avuto un precedente rapporto a tempo indeterminato. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’efficacia della norma è condizionata, ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, all’autorizzazione della Commissione europea. Quindi, fino al quel momento, non sarà possibile usufruire dell’incentivo.
Assunzioni al femminile
Al fine di promuovere l’inserimento delle donne nel mondo del lavoro, La legge di bilancio 2023, estende le disposizioni della Legge n. 178/2020 alle nuove assunzioni di donne lavoratrici effettuate tra il 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
L’incentivo è riconosciuto nella misura del 100% dei contributi nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. La Legge di bilancio alza il limite massimo di 6.000 a 8.000 per il solo 2023.
Ambito applicativo
L’esonero è riconosciuto in caso di assunzione di donne:
- con almeno 50 anni di età, disoccupate da oltre 12 mesi;
- di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea;
- di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da accentuata disparità occupazionale di genere;
- di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi e ovunque residenti.
Rapporti incentivati e durata
L’incentivo spetta per:
- le assunzioni a tempo determinato (con durata massima dell’esonero di 12 mesi);
- le assunzioni a tempo indeterminato (con durata massima dell’esonero di 18 mesi);
Le nuove assunzioni devono creare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti (ULA).
L’esonero è subordinato all’approvazione della Commissione Europea.
Proroga decontribuzione per l’imprenditoria agricola
La norma estende per tutto il 2023, al fine di promuovere l’imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant’anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31dicembre 2023, l’esonero dal versamento del 100 per cento dell’accredito contributivo