La Legge di bilancio del 2022 aveva previsto un abbattimento della quota dei contributi per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a carico dei lavoratori dipendenti nella misura dello 0,8%, a condizione che la retribuzione imponibile previdenziale nel mese, non eccedesse l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Il D.L. 115 del 09 agosto 2022 all’art 20 comma 1, ha portato tale esonero al 2% con decorrenza 01 luglio 2022.
La Legge di Bilancio 2023 dispone anche per tutto il 2023 l’esonero dei contributi per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a carico dei lavoratori dipendenti, nella misura del:
– 2% se la retribuzione imponibile previdenziale mensile non eccede i 2.692 euro maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
– 3% se invece la retribuzione imponibile previdenziale mensile non eccede i 1.923 euro maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima,
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Restano esclusi dal beneficio i lavoratori domestici.
L’esonero in questione avendo carattere generalizzato, non può essere considerato aiuto di Stato in quanto non avvantaggia alcune imprese o settori produttivi.
Inoltre, essendo rivolto ai lavoratori dipendenti, non abbatte il costo del lavoro del datore di lavoro e pertanto non può esser considerato incentivo all’assunzione e quindi non trovano applicazione né l’art. 31 del D.lgs. 150/2015, né l’art. 1 comma 1175 della Legge 296/2006 in materia di possesso del DURC.
L’esonero si applica a tutti i lavoratori dipendenti già assunti o di nuova assunzione nel 2023.
Si applica per nr. 13 mensilità, nel senso che nel mese di dicembre o nel mese di cessazione si applica anche sulla tredicesima mensilità, e se questa presa separatamente non supera le soglie sopra indicate
di 1.923 euro o di 2.692 euro.
Se invece la tredicesima, viene riconosciuta mensilmente, sarà possibile usufruire dell’esonero anche sui ratei di tredicesima, purché questi mensilmente non superano l’importo di 160,00 euro o 224,00 euro.
Diversamente l’esonero non si applica sulle ulteriori mensilità aggiuntive, entrando queste ultime nella determinazione della soglia limite.
Facciamo qualche ESEMPIO
Impiegato Full Time settore commercio
– Retribuzione lorda mensile € 1.618,75
– Contributi INPS a carico del lavoratore 9% di € 1.619,00 € 148,79
– Ritenute fiscali € 178,49
Totale Netto € 1.291,49 (1.618,75 – 148,79 – 178,49)
Impiegato Full Time settore commercio con esonero 2%
– Retribuzione lorda mensile € 1.618,75
– Contributi INPS a carico del lavoratore 6% (9% – 3%) di € 1.619,00 € 100,04
– Ritenute fiscali € 189,65
Totale Netto € 1.328,88 (1.667,32 – 100,04 – 189,65)
Risparmio netto di € 37,39 (1.328,88 – 1.291,49)
Impiegato Full Time settore commercio
– Retribuzione lorda mensile € 2.718,75
– Contributi INPS a carico del lavoratore 8% (9% – 2%) di € 2.719,00 € 249,88
– Ritenute fiscali € 408,23
Totale Netto € 2.060,65 (2.718,75 – 249,88 – 408,23)
Impiegato Full Time settore commercio con esonero 3%
– Retribuzione lorda mensile € 2.718,75
– Contributi INPS a carico del lavoratore (IVS) 9% di € 2.719,00 € 249,88
– Ritenute fiscali € 408,23
Totale Netto € 2.102,52 (2.718,75 – 249,88 +54,38 – 420,73)
Risparmio netto di € 41,87 (2.102,52 – 2.060,65)