Si può integrare il valore netto della retribuzione, senza intervenire su aumenti lordi della stessa con tre strumenti: Beni e servizi fino a 258,23 euro annui, buoni pasto, buoni benzina.
Strumenti per l'azienda
Se il datore di lavoro volesse integrare la retribuzione netta dei propri dipendenti, senza però toccare la retribuzione lorda e/o senza implementare un piano di welfare aziendale perché troppo impegnativo (il welfare deve essere previsto per la generalità dei lavoratori o per categorie omogenee e richiede un accordo collettivo o un regolamento interno per fruire della deducibilità integrale ai fini IRES), ha a disposizione tre strumenti:
- Erogare beni e servizi fino a 258,23 euro annui (Fringe benefit)
- Erogare buoni pasto
- Erogare buoni benzina 2023
Benefici:
- per il lavoratore, perché percepirà beni o servizi al netto di contributi e imposte
- per il datore di lavoro, perché gli consentono di beneficiare di un costo del lavoro ridotto.
Cuneo Fiscale
Questi interventi sono diretti alla diminuzione del cuneo fiscale.
Per cuneo fiscale si intende la differenza tra la retribuzione lorda erogata dal datore di lavoro e l’importo netto percepito dal lavoratore.
Questa differenza è influenzata dai contributi previdenziali e dalle imposte imposte sui redditi a carico del lavoratore.
Esempio
Paga lorda mensile | 1.300,00 |
Contributi INPS (9,19% su € 1.300,00) | 119,47 |
Imponibile Fiscale (1.300,00 – € 119,47) | 1.180,53 |
IRPEF lorda (23% di 1.180,53) | 271,52 |
Detrazioni lavoro dipendente | 154,52 |
IRPEF netta (IRPEF lorda meno detrazioni) | 114,86 |
RETRIBUZIONE NETTA | 1.065,67 |
Fringe Benefit
Beni e servizi fino a euro 258,23
Il Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (TUIR) stabilisce che non concorrono a formare reddito del dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se di importo non superiore, nel periodo di imposta (esempio in tutto il 2023), a 258,23 euro.
In pratica, il datore di lavoro, può erogare al dipendente durante l’anno beni o servizi di importo non superiore a 258,23 euro, senza che questi importi facciano diminuire il netto della busta paga sotto il peso di contributi le imposte.
I beni e servizi erogabili sono:
- buoni spesa e buoni benzina
- ricariche telefoniche
- buoni acquisto Amazon, Zalando, ecc.
- regali e cestini natalizi
- autovettura uso promiscuo
- interessi su prestiti
- polizza rischi extra professionali
- fabbricati concessi in uso abitativo, senza obbligo
Viceversa, non saranno da considerare nel limite il seguente “paniere” di beni e servizi:
- opere e servizi per finalità sociale
- somme e servizi e prestazioni di educazione e istruzione
- somme e servizi e prestazioni per l’assistenza a familiari anziani e/o non autosufficienti
- trasporto pubblico
- assicurazione contro il rischio di non autosufficienza
- servizio mensa/buono pasto
- assistenza sanitaria integrative
- contributi versati alla previdenza complementare
I destinatari sono i dipendenti e i titolari di redditi assimilati (esempio i co.co.co e gli amministratori).
A del welfare aziendale, i beni e servizi fino a 258,23 euro annui possono essere riconosciuti anche ad personam, non essendo quindi previsto il rispetto del requisito della generalità o categorie omogenee di lavoratori.
Buoni pasto e mense aziendali
Il Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (TUIR) prevede non concorro a formare il reddito di lavoro dipendente:
- le somministrazioni di vitto gestito direttamente da parte del datore di lavoro o tramite in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi,
- o, fino all’importo complessivo giornaliero di euro 4,00, elevato ad euro 8,00, per i soli buoni pasto emessi in formato elettronico;
- le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione sino al valore giornaliero di euro 5,29.
A differenza di quanto previsto per i beni e servizi fino a 258,23 annui, i buoni pasto:
- per essere esenti da un punto di vista fiscale e contributivo devono essere riconosciuti alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee (esempio tutti i lavoratori dell’ufficio contabilità); l’eventuale riconoscimento al singolo lavoratore fa sì che il controvalore sia considerato come trattamento “ad personam” e come tali assoggettato a piena imponibilità fiscale e contributiva;
- sono aggiuntivi e non vanno ad intaccare il limite di esenzione generale di 258,23 euro annui.
Buono benzina 2023
Il decreto Trasparenza carburanti ha previsto che il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti erogati dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore.
In attesa dell’approvazione definitiva della Legge di conversione da parte del Senato entro il 15 marzo 2023, sarà chiarito se il valore del buono fino a 200 euro sarà esente solo da un punto di vista fiscale o anche contributivo, con la conseguenza che il valore di 200 euro si dovrà intendere come “imponibile fiscale” ossia al netto della contribuzione a carico del lavoratore e per l’azienda sull’importo riconosciuto sono dovuti i contributi INPS e il premio assicurativo INAIL.
Sono destinatari della misura e del beneficio riconosciuto dal solo i lavoratori dipendenti, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro subordinato. Restano invece esclusi i collaboratori coordinati e continuativi, i tirocinanti e gli amministratori di società che, pur percependo un reddito assimilato a lavoro dipendente, non rientrano nella categoria dei lavoratori subordinati
l’Agenzia delle Entrate ha specificato che:
- che il buono benzina o altro titolo può essere riconosciuto anche al singolo lavoratore come trattamento “ad personam”
- che rappresenta un’ulteriore agevolazione rispetto a quella generale già prevista dal medesimo art.51, co. 3 (fringe benefit soglia 258,23) e il fatto che il lavoratore dipendente già usufruisca di altri beni e servizi non impedisce di usufruirne insieme.
Tabella di sintesi
Strumento | Destinatari | Limite di esenzione | Cumulabilità |
Beni e servizi | Singolo lavoratore Generalità di lavoratori o categorie omogenee | 258,23 euro annui | Buoni pasto Buono benzina 2023 |
Buoni pasto | Generalità di lavoratori o categorie omogenee | 4 euro giornalieri se cartacei 8 euro giornalieri se telematici | Beni e servizi fino a 258,23 euro annui Buono benzina 2023 |
Buono benzina 2023 | Singolo lavoratore Generalità di lavoratori o categorie omogenee | 200 euro | Beni e servizi fino a 258,23 euro annui Buoni pasto |
Esempio
Provando a ipotizzare il riconoscimento di un buono pasto elettronico per ipotetici 220 giorni lavorativi nel 2023 e il riconoscimento del buono benzina 2023 e altri beni e servizi fino a 258,23, il controvalore netto percepito dal lavoratore e il costo azienda sarebbe il seguente:
Strumento | Valore netto | Costo azienda |
Buoni pasto (8 x 220) | 1.760,00 | 1.760,00 |
Buono benzina 2023 | 200,00 | 200,00 |
Beni e servizi fino a 258,23 | 258,23 | 258,23 |
Totale | 2.218,23 | 2.218,23 |